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Lo scopo di questo blog è far conoscere al pubblico, ai pazienti ed ai colleghi interessati, l’attività della Rianimazione dell'ospedale San Leonardo di Castellammare di Stabia, ASL NA 3 SUD; offrendo loro la possibilità di conoscere risorse infermieristiche ed esperienze facili ed utili da fruire.
PROFILI DI RESPONSABILITA’ DEL COORDINATORE INFERMIERISTICO
NORMATIVA DI RIFERIMENTO:
• D.M. 739/1994 PROFILO PROFESSIONALE
• L. 42/1999 ABROGAZIONE DEL MANSIONARIO ED ISTITUZIONE DELLE PROFESSIONI SANITARIE
• IL CODICE DEONTOLOGICO – MAGGIO 1999
• CCNL 7.4.99E 20.9.2001 INDIVIDUAZIONE DEI PROFILI PROFESSIONALI
• ART. 2229 E SEGUENTI DEL CODICE CIVILE – PROFESSIONI INTELLETTUALI
• ART. 358 CODICE PENALE – PERSONA INCARICATA DI PUBBLICO SERVIZIO
IL D.M. 739/1994 segna l’inizio del percorso che porterà alla definitiva consacrazione della professione infermieristica. Con l’emanazione del profilo professionale l’infermiere diventa responsabile del percorso assistenziale, superando la responsabilità, limitata dal mansionario, alla mera esecuzione tecnica di disposizioni impartite dal personale medico. LA LEGGE N. 42/1999 segna la scomparsa del mansionario del 1974 e la professione infermieristica da “professione sanitaria ausiliaria” diventa “professione sanitaria”. L’attività infermieristica diventa una professione intellettuale da svolgersi in relazione ad un preciso profilo professionale e non più semplice attività esecutiva in base ad un mansionario.
I NUOVI ONERI DELLA PROFESSIONE INFERMIERISTICA:
Dall’eteronomia all’autonomia professionale e decisionale.
Dalla mansione fine a se stessa al risultato assistenziale.
Dall’assistenza al medico all’assistenza al paziente.
Dall’assistenza su chiamata all’assistenza programmata.
Capacità di gestione e di programmazione->metodi organizzativi.
Capacità di scelta assistenziale e di verifica dei risultati.
Consapevolezza dell’agire professionale.
NON C’E’ AUTONOMIA PROFESSIONALE SENZA RESPONSABILITA’ I NUOVI DOVERI DELL’INFERMIERE:

1. FORMAZIONE PERMANENTE:
il campo di attività e di responsabilità dell’infermiere è determinato dai corsi di formazione post base l.42/1999. Lo svolgimento di un’attività professionale pone un obbligo di sapere a carico di chi la svolge(normative, regolamenti, ordini di servizio, protocolli).
2. AGIRE CON CAUTELA:
diligenza, prudenza e perizia tecnica sono i canoni comportamentali idonei a configurare la colpa professionale.
3. SCELTA E VIGILANZA SUI PROPRI COLLABORATORI:
come ogni professionista, responsabile del conseguimento di un risultato, sull’infermiere coordinatore grava un obbligo di scegliere i propri collaboratori e di vigilare sull’attività da loro posta in essere (onus erigendi – onus vigilandi)
IL COLLABORATORE PROFESSIONALE SANITARIO ESPERTO (LIVELLO ECONOMICO DS) Programma, nell’ambito dell’attività di organizzazione dei servizi sanitari la migliore utilizzazione delle risorse umane in relazione agli obiettivi assegnati e verifica l’espletamento delle attività del personale medesimo. Collabora alla formulazione dei piani operativi e dei sistemi di verifica della qualità ai fini dell’ottimizzazione dei servizi sanitari. Coordina le attività didattiche tecnico-pratiche e di tirocinio, di formazione(quali ad esempio diploma universitario, formazione complementare, formazione continua) del personale appartenente ai profili sanitari a lui assegnate. Assume responsabilità diretta per le attività professionali cui è preposto e formula proposte operative per l’organizzazione del lavoro nell’ambito dell’attività affidatagli.
L’ISTITUZIONE DELLA FUNZIONE DI COORDINATORE INFERMIERISTICO: IL DDL 1645
ART. 2 DEFINIZIONI: per funzione di coordinamento di cui all’articolo 1 si intende:
• L’organizzazione, gestione e valutazione dei professionisti infermieri o infermieri pediatrici e degli operatori che li coadiuvano,
• La pianificazione, gestione e verifica dei diversi processi a valenza sanitaria e socio-sanitaria afferenti alla funzione infermieristica e alla funzione alberghiera,
• La gestione delle risorse tecnico-strumentali, dei presidi sanitari e farmacologici.
FORME DI RESPONSABILITA’
1. responsabilità disciplinare grava sui lavoratori dipendenti art. 6 codice deontologico
2. responsabilità civile
3. responsabilità penale
4. responsabilità amministrativa􀃆per i dipendenti pubblici.
I differenti tipi di responsabilità conseguono alle lesioni di altrettanti interessi tutelati sotto vari punti di vista dal nostro ordinamento.
Teoricamente la stessa condotta può dare origine a tutti i tipi di responsabilità elencati ed all’applicazione delle conseguenti sanzioni previste da ciascun ordinamento.
RESPONSABILITA’ DISCIPLINARE:
è la responsabilità che grava su tutti coloro che, in quanto lavoratori subordinati, e/o professionisti iscritti ad un collegio/albo professionale, sono tenuti al rispetto di determinate norme di comportamento, contenute in contratti di lavoro o in un codice deontologico professionale.
LE FONTI DELLA RESPONSABILITA’ DISCIPLINARE:
art. 28/32 CCNL 1.9.1995
art. 6 codice deontologico
• ART. 28 CCNL 1.9.1995 DOVERI DEL DIPENDENTE:
1. il dipendente conforma la sua condotta al dovere di contribuire alla gestione della cosa pubblica con impegno e responsabilità, nel rispetto dei principi di buon andamento e imparzialità dell’attività amministrativa, anteponendo il rispetto della legge e l’interesse pubblico agli interessi privati propri ed altrui.
2. il comportamento del dipendente deve essere improntato al perseguimento dell’efficienza e dell’efficacia dei servizi istituzionali nella primaria considerazione delle esigenze dei cittadini utenti.
3. in tale specifico contesto, tenuto conto dell’esigenza di garantire la migliore qualità del servizio, il dipendente deve in particolare: collaborare con diligenza, osservando le norme del presente contratto, le disposizioni per l’esecuzione e la disciplina del lavoro impartite dall’azienda o ente anche in relazione alle norme vigenti in materia di sicurezza e di ambiente di lavoro; rispettare il segreto d’ufficio; non utilizzare a fini privati le informazioni di cui disponga per ragioni d’ufficio;
rispettare l’orario di lavoro, adempiere alle formalità previste per la rilevazione delle presenze e non assentarsi dal luogo di lavoro senza l’autorizzazione del dirigente del servizio; durante l’orario di lavoro, mantenere nei rapporti interpersonali e con gli utenti condotta uniformata a principi di correttezza ed astenersi da comportamenti lesivi della dignità della persona; non attendere durante l’orario di lavoro ad occupazioni non attinenti al servizio; eseguire le disposizioni inerenti all’espletamento delle proprie funzioni o mansioni che gli siano impartiti dai superiori. Se ritiene che la disposizione sia palesemente illegittima, il dipendente è tenuto a farne immediata e motivata contestazione a chi l’ha impartita, dichiarandone le ragioni;se la disposizione è rinnovata per iscritto ha il dovere di darvi esecuzione, salvo che la disposizione stessa sia vietata dalla legge penale o costituisca illecito amministrativo; vigilare sul corretto espletamento dell’attività del personale sott’ordinato ove tale compito rientri nelle proprie responsabilità; avere cura dei beni strumentali a lui affidati.
• ART. 29 CCNL 1.9.1995􀃆SANZIONI DISCIPLINARI:
Le violazioni, da parte dei lavoratori, dei doveri disciplinati nell’articolo 28 del presente contratto danno luogo, secondo la gravità dell’infrazione, previo procedimento disciplinare, all’applicazione delle seguenti sanzioni disciplinari:
1. rimprovero verbale,
2. rimprovero scritto censura,
3. multa con importo non superiore a 4 ore di retribuzione,
4. sospensione dal lavoro e dalla retribuzione fino ad un massimo di 10 giorni,
5. licenziamento con preavviso,
6. licenziamento senza preavviso.
IL CODICE DEONTOLOGICO:
Il codice deontologico è il documento che regolamenta lo svolgimento dell’attività professionale a tutela del decoro e del prestigio della professione stessa. Contiene i principi etici ai quali l’infermiere deve uniformare il proprio comportamento professionale nei rapporti umani con gli assistiti, in quelli professionali con colleghi ed altri operatori sanitari, in quelli di servizio con le istituzioni. Delimita il campo proprio di attività e di responsabilità degli infermieri, ai sensi della L. 42/1999, e gli obiettivi che gli stessi sono chiamati a realizzare. ART. 6 CODICE DEOTOLOGICO: l’infermiere ai diversi livelli di responsabilità, contribuisce ad orientare le politiche e lo sviluppo del sistema sanitario, al fine di garantire il rispetto dei diritti degli assistiti, l’equo utilizzo dele risorse e la valorizzazione del ruolo professionale. L’infermiere, ai diversi livelli di responsabilità, di fronte a carenze o disservizi provvede a darne comunicazione e per
quanto possibile, a ricreare la situazione più favorevole. Le infrazioni alle norme deontologiche, possono comportare l’applicazione di sanzioni quali la sospensione o la radiazione dall’Albo e quindi la conseguente impossibilità di continuare a svolgere l’attività professionale. La violazione di disposizioni di servizio o di norme di comportamento contenute nel codice deontologico, oltre a responsabilità disciplinare, può dar luogo, nei casi più gravi, a concorrente responsabilità civile e/o penale, qualora la condotta abbia rilevanza anche nei riguardi della legge civile o penale (ad es. violazione del segreto d’ufficio, delle norme in tema di sicurezza sul lavoro ecc.).
LA RESPONSABILITA’:
nell’antico diritto romano indicava la riparazione alla rottura di un equilibrio sacro e solenne e quindi la risposta ad una azione disdicevole. Da un punto di vista giuridico, è l’attribuzione degli effetti di una determinata condotta (attiva o passiva) rilevante dal punto di vista normativo, ad un determinato soggetto.
LA RESPONSABILITA’ CIVILE:
è la responsabilità di natura patrimoniale che sorge nei confronti di chi violi obblighi di comportamento nei riguardi di un determinato soggetto e comporta l’obbligo di risarcire il danno cagionato al terzo. Può essere contrattuale (inadempimento art.1218 c.c.) o extracontrattuale (fatto illecito art.2043 c.c.) ed ha funzione sostanzialmente risarcitoria o riparatrice.
LA RESPONSABILITA’ CONTRATTUALE :
è la responsabilità che sorge per effetto della violazione inadempimento di un obbligo derivante da un rapporto (contratto) stipulato tra due o più soggetti. Grava sul creditore l’onere di provare l’inadempimento. Grava sul debitore l’onere di dimostrare l’incolpevolezza dell’inadempimento (causa di forza maggiore, caso fortuito).
LA RESPONSABILITA’ EXTRACONTRATTUALE è la responsabilità che deriva, in assenza di ogni rapporto, per effetto del compimento di un atto illecito(es. incidente stradale).
E’ atto illecito ogni azione od omissione contraria a disposizioni di legge ed idonea a cagionare un danno ingiusto a terzi.
LA RESPONSABILITA’ CIVILE DEL COORDINATORE:
il coordinatore infermieristico, in caso di mancato o tardivo adempimento ad un proprio dovere professionale incorre in una responsabilità di tipo CONTRATTUALE. Essa si fonda sul rapporto (contatto sociale) che si crea tra il paziente e la struttura sanitaria ove opera il coordinatore, ed alla quale viene in definitiva imputata l’attività svolta dai propri dipendenti.
ELEMENTI COSTITUTIVI DELLA RESPONSABILITA’ CIVILE:
• elementi oggettivi-la condotta, l’evento dannoso, il nesso di causalità
• elementi soggettivi o psicologici-il dolo, la colpa.
LA CONDOTTA: è il comportamento illecito dell’individuo. Può consistere in un fare (comportamento attivo o commissivo) o in un non fare (comportamento passivo o omissivo).
La condotta omissiva acquista rilevanza giuridica solo se in capo al soggetto cui la stessa è addebitata, sussisteva l’obbligo giuridico dell’azione.
Omettere una condotta che si ha l’obbligo di porre in essere equivale a cagionare l’evento.
IL DANNO:
consiste in una “deminutio” del patrimonio del danneggiato.
Può essere patrimoniale(danno emergente/lucro cessante) o non patrimoniale (danno biologico, danno morale soggettivo, danno esistenziale).
Deve essere ingiusto.
IL NESSO DI CAUSALITA’:
il danno deve essere conseguenza diretta ed immediata della condotta.
IL DOLO:
è la consapevole volontà di porre in essere un determinato comportamento.
LA COLPA:
la colpa consiste nella violazione dei comuni canoni della diligenza, della prudenza e della perizia, ovvero di leggi, regolamenti, ordini. L’evento dannoso non è né voluto né ipotizzato dall’agente ma è comunque conseguenza della sua condotta e sarebbe stato evitato se fossero state rispettate comuni norme di comportamento:
1. NEGLIGENZA: trascuratezza, disattenzione, superficialità, mancato adeguamento della condotta a determinate regole (sociali o giuridiche) di comportamento
2. IMPRUDENZA: avventatezza, scarsa considerazione degli interessi altrui, esprime un elevato grado di consapevole accettazione di un rischio
3. IMPERIZIA: inabilità o incapacità tecnica, grado di incapacità tecnica richiesta per lo svolgimento di una determinata operazione (astensione in caso di consapevole preparazione).
LA COLPA GRAVE: è la colpa quella caratterizzata da un elevato grado di negligenza, imprudenza, imperizia, assolutamente inescusabili.
LA RESPONSABILITA’ SOLIDALE DEL COORDINATORE E DELLA STRUTTURA:
in caso di inadempimento, sorge la responsabilità civile solidale (comune) della struttura e del dipendente. Il dipendente beneficia della copertura assicurativa dell’ente che provvede ad indennizzare i terzi dei danni subiti, senza diritto di rivalsa salvi i casi di dolo o colpa grave.
LA RESPONSABILITA’ PENALE:
è la responsabilità che sorge per effetto della violazione del precetto penale e dà luogo all’applicazione di pene (pecuniarie o personali). Ha carattere sanzionatorio, in quanto esprime la reazione della collettività alla lesione di primari beni della vita ritenuti di importanza ultraindividuale. È personale (coincidenza tra autore della condotta e destinatario della sanzione).
È tipica (nessuno può essere chiamato a rispondere per un fatto se questo non è previsto come reato dalla legge).
REATI COMUNI E REATI SPECIFICI:
alcune tipologie di reato possono essere imputate al coordinatore, ovvero all’infermiere, come a qualunque altro soggetto(omicidio, lesioni personali, sequestro di persona, abbandono di minori o incapaci). Altre sono proprie del dipendente pubblico e/o di chi è chiamato a svolgere una determinata funzione pubblica (omissione di atti d’ufficio, violazione del segreto d’ufficio, esercizio abusivo della professione, falso ideologico, interruzione di pubblico servizio).
REATI DOLOSI E COLPOSI: si differenziano in base allo stato psicologico dell’agente.
Dolosi = commessi volontariamente
Colposi = commessi per colpa (imprudenza, imperizia, negligenza, inosservanza di leggi, regolamenti e ordini).
I REATI DEL COORDINATORE:
1. somministrazione di terapie attribuzione della preparazione o somministrazione a personale non addetto, mancata segnalazione al medico di errori rilevati o presunti, corretta tenuta e compilazione della cartella infermieristica.
2. gestione dei farmaci(acquisizione, somministrazione, conservazione)􀃆conservazione farmaci scaduti(art. 443 c.p.), conservazione registro carico-scarico dei stupefacenti(art. 60 DPR309/1990). Competono al coordinatore doveri di approvvigionamento e di custodia dei farmaci (Art. 41 DPR128/1969).La negligente conservazione negli armadietti di un reparto ospedaliero di alcuni medicinali scaduti espone la caposala alla fattispecie colposa di tentativo punibile di somministrazione di medicinali guasti quando costituisca atto idoneo diretto in modo non equivoco alla somministrazione(Cassazione penale I n. 4140/1995). La detenzione di farmaci scaduti o imperfetti non è prevista dalla legge come reato, in quanto l’art. 443 c.p. sanziona tre condotte: la detenzione per il commercio, il commercio e la somministrazione di farmaci guasti o imperfetti. Non costituisce tentativo di somministrazione la pura detenzione di farmaci scaduti conservato negli armadietti ad uso del personale infermieristico (Cassazione penale n. 190/1995). L’infermiera e la caposala sono responsabili della morte di un paziente dovuta a somministrazione errata di sostanza venefica(velenosa)(es. solfato di magnesio), a causa della negligente conservazione della sostanza sul carrello dei medicinali anziché in separato armadietto. Non è stata ritenuta esimente la richiesta (rimasta inevasa) rivolta alla Direzione di acquistare armadietti appositi per conservare separatamente le sostanze stupefacenti e le sostanze venefiche(Cassazione penale IV 5359/1992). Concorrono alla corretta gestione dei farmaci tre soggetti: il medico che prescrive il farmaco, il farmacista che deve preparare il medicamento, l’infermiere che deve provvedere alla sua somministrazione. Al coordinatore spetta l’organizzazione del servizio infermieristico, la custodia e l’approvvigionamento dei medicinali, ma non il rispetto delle specifiche attività di dosaggio ed il controllo dell’esattezza della prescrizione del farmaco(Cassazione penale n. 13219/2000). I campioni gratuiti di un farmaco devono essere consegnati esclusivamente a medici autorizzati a prescriverli(art.13 D.Lgs.n.541/1992). Essi pertanto devono essere detenuti e custoditi separatamente solo dal personale medico che risponde a tutti gli effetti della loro conservazione, perdita, deterioramento.
3. rifiuti sanitari: spettano al coordinatore obblighi di informazione ai propri collaboratori, di predisposizione di adeguate direttive e di controllo dei mezzi necessari per assicurare correttamente l’immagazzinamento e lo smaltimento dei rifiuti sanitari in condizioni di sicurezza ( Legge 22/1997cd. Decreto Ronchi).
4. igiene e sicurezza degli ambienti di lavoro:nei confronti dei propri collaboratori in qualità di preposto ex D.Lgs.626/1994 formazione ed informazione sui rischi generici e specifici dell’attività uso dei DPI(dispositivi per la protezione individuale) richiesta al medico competente di verifica delle condizioni di idoneità alle mansioni. Nei confronti dei pazienti (igiene dei locali, condizioni del microclima ambientale per prevenire infezioni nosocomiali, divieto di fumare).
LA RESPONSABILITA’ AMMINISTRATIVA:
è la responsabilità che sorge in capo ai dipendenti pubblici per i danni causati all’ente di appartenenza o alla Pubblica Amministrazione in generale (danno erariale).
PRESUPPOSTI NORMATIVI: i dipendenti pubblici sono direttamente responsabili degli atti compiuti in violazione dei diritti altrui (art. 28 costituzione). Il dipendente che nell’esercizio delle sue funzioni, cagioni ad altri un danno è tenuto al risarcimento. È danno ingiusto quello cagionato con dolo o colpa grave (artt.22/23 DPR3/1957). L’affermarsi della professione infermieristica ha comportato un accresciuto livello di autonomia al quale corrisponde un altrettanto accresciuto livello di responsabilità. La consapevolezza delle proprie responsabilità va vista non solo in un’ottica difensiva di tutela della propria posizione, ma come occasione di miglioramento in termini di efficacia e di efficienza, della risposta assistenziale ai bisogni dell’utenza.